PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 303 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al numero 1) della lettera a) del comma 1, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;

          b) al numero 2) della lettera a) del comma 1, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;

          c) al numero 3) della lettera a) del comma 1, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi»;

          d) al numero 1) della lettera b) del comma 1), le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;

          e) al numero 2) della lettera b) del comma 1), le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi»;

          f) al numero 3) della lettera b) del comma 1, le parole: «un anno e sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi»;

          g) il numero 3-bis) della lettera b) del comma 1 è sostituito dal seguente:

      «3-bis) qualora si proceda per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), i termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a tre mesi»;

          h) al numero 1) della lettera b-bis) del comma 1, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;

          i) al numero 2) della lettera b-bis) del comma 1, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;

 

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          l) al numero 3) della lettera b-bis) del comma 1, le parole: «nove mesi» sono sostituite dalle seguenti: «centotrentacinque giorni»;

          m) al numero 1) della lettera c) del comma 1, le parole: «nove mesi» sono sostituite dalle seguenti: «centotrentacinque giorni»;

          n) al numero 2) della lettera c) del comma 1, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi»;

          o) al numero 3) della lettera c) del comma 1, le parole: «un anno e sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi»;

          p) alla lettera a) del comma 4, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «un anno»;

          q) alla lettera b) del comma 4, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

          r) alla lettera c) del comma 4, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».

Art. 2.

      1. Il comma 1 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «1. Al condannato a pena detentiva è concessa ai fini del suo più efficace reinserimento nella società una detrazione di sessanta giorni per ciascun semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare e di detenzione domiciliare».

      2. Dopo il comma 2 dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «2-bis. La liberazione anticipata può non essere concessa per il singolo semestre

 

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di pena scontata nel caso in cui risulta, da relazione motivata del direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto, che il condannato medesimo, durante lo stesso semestre, non ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione. Il tribunale di sorveglianza decide in camera di consiglio con la presenza delle parti».